La legge 28 feb. 2001 n° 24 che ha convertito il decreto legge n°394/2000 sembrerebbe aver chiuso la questione apertasi con la sentenza della Cassazione civile dello scorso Novembre di cui lo scrivente riferiva nella edizione n°1 del Laboratorio.
Tuttavia come anticipato nel precedente intervento, permangono dubbi e perplessità, non superate dalle varie modifiche apportate al testo originario. Certamente non è stato sufficiente l'accordo sul tasso di sostituzione fissato, esclusivamente per i mutui a tasso fisso, al 9,96% e all'8% per l'acquisto di case per abitazione principale "non di lusso" fino a £ 150.000.000 con applicazione ai nuovi o a quelli vecchi sulle rate in pagamento con decorrenza dal 31 Gennaio 2001.
Resta impregiudicata infatti la questione circa l'usurarietà sopravvenuta sui rapporti instaurati con precedenza rispetto alla l.n°108/96, nonché circa la configurabilità del delitto di cui all'art.644 del c.p. con riguardo particolare al dettato dell'art.1815 c.c.. La novella avrebbe confermato il 1° comma dell'art.1 del decreto 394/00 secondo cui il momento significativo per l'applicazione del combinato disposto penale e civile è quella della pattuizione e stipula, a nulla rilevando il perdurare dei pagamenti nel tempo.
La discrepanza di interpretazioni autentiche che permane circa il momento consumativo del delitto di usura, pone la normativa a rischio in ragione del deferimento alla Consulta, già in precedenza segnalato dallo scrivente, su iniziativa del G.I. del Tribunale di Benevento .
Nonostante il riconoscibile travaglio subito dal nuovo testo normativo, se ne può cogliere l'incompletezza e l'inadeguatezza se non altro giuridica a definire la questione.
Si consideri inoltre che il restringimento dell'ambito applicativo ai muti a tasso fisso lascia assolutamente un vuoto di disciplina per tutte quelle voci cui il DM Tesoro 20 sett. 2000 si riferiva come rientranti a pieno titolo nella questione usura, rappresentando forme di finanziamento affini al mutuo ed oggetto in molti casi di applicazioni illegittime e penalmente illecite di tassi di interesse. Su di esse il legislatore ha taciuto lasciando il pubblico dei risparmiatori in totale disorientamento creando altresì nel sistema bancario ulteriori possibilità di sviare gli aventi diritto dalla tutela.
Si fa leva ancora una volta sull'humus degli italiani: quelli che scoraggiati ed impauriti dalla controparte preferiscono accettare l'ineluttabile e quelli che avendone le possibilità e forse fidando ancora nella giustizia muoveranno attacchi legali magari augurandosi di essere tra quei pochi fortunati che riescono a spuntarla.