Il Laboratorio

Numero 0 - 28 dicembre 2000

Riflessioni sulla trasparenza amministrativa
di Luca Branchicella Email


La Carta Costituzionale all'art. 97 rinviene nel buon andamento e nell'imparzialita' i parametri attraverso cui l'amministrazione deve essere modellata dall'opera quasi maieutica del legislatore.
Sono stati effettivamente questi, gli unici principi certi, che per un cinquantennio circa hanno guidato l'agire amministrativo della Res publica italiana, a fronte di una copiosa legislazione speciale che andava ad attribuire a questa disciplina l'immagine di una sorta di Torre di Babele. Non a caso la promulgazione della l. 241/90 e' stata salutata come l'avvento della "Costituzione del diritto amministrativo"; un insieme organico di principi e criteri decisamente piu' idoneo a far luce in una congerie legislativa, foriera di non pochi episodi di "anarchia" dei pubblici poteri.
La novella del '90, nel ribadire il basilare concetto di genesi del potere amministrativo nella legge, ne qualifica puntualmente la funzione quale realizzazione del bene comune, rinvenendone gli utenti nei cittadini e conferendo loro gli strumenti per l'utenza stessa.
Nonostante la spinta innovativa del dettato normativo, la forza democratica promanante dagli istituti partecipativi di cui alla legge non ha trovato subito terreno fertile, ma ha lasciato che si evidenziasse un'inadeguatezza delle strutture pubbliche, con il conseguente appalesarsi della necessita' di un periodo di assestamento.
Ad oggi la situazione risulta migliorata, merce' la funzione integratrice svolta durante il decennio dal legislatore e soprattutto dalla Giurisprudenza che ha dimostrato nel settore, una particolare sensibilita', forse perche' certa di dover sopperire alle mancanze di altre istituzioni.
L'evoluzione operata dai massimi giudici amministrativi e civili in tema di patologia dell'atto amministrativo, con la trasformazione delle ipotesi di mera illegittimita' del provvedimento autoritativo ad ipotesi di nullita'-inesistenza, quale frutto dell'opera di raccordo e di concreta attuazione dei principi escerpiti dalla Costituzione, testimonia l'entita' della svolta ed il peso della stessa nei rapporti tra consociati ed autorita' pubblica .
A seguito di tale orientamento giurisprudenziale, il procedimento amministrativo si atteggia piu' chiaramente a funzione legittimante dell'azione della P.A., che anche nell'esercizio di poteri discrezionali e' soggetta al principio di legalita' sostanziale, e quindi, sia pur limitatamente alle forme di esercizio del potere, ad un vincolo di scopo e ad un parametro oggettivo di valutazione.
Inoltre i corollari fondamentali del procedimento, quali l'obbligo di motivazione e l'avviso dell'avvio del procedimento, in quanto riconducibili alla trasparenza dell'azione perche' ne consentono ai cittadini un controllo democratico su correttezza ed imparzialita', diventano parametro vincolante per l'esistenza stessa del procedimento e quindi del potere.
L'ampia portata di un tale supporto normativo tende tuttavia a trascendere i limiti di recettivita' della coscienza sociale che circoscrive il complesso e dinamico concetto di trasparenza nel mero diritto di esigere l'esibizione dei documenti in possesso dell'Amministrazione, mortificando lo spirito piu' fulgido della normativa.
In modo particolare nel Sud Italia una certa cultura assistenziale, residuo storico del dopoguerra, rende difficile comprendere che la trasparenza prima ancora di essere regola per la P.A., e' diritto da esigersi per il cittadino.
Tale ultima considerazione, lungi dall'essere ultronea o banale, individua precipuamente le difficolta' a tutt'oggi nel garantire e tutelare il cittadino di fronte ad una certa tipologia di esercizio del potere amministrativo, in modo cioe', non semplicemente autoritativo ma spudoratamente autoritario.
L'apatia spesso dimostrata dai cittadini verso scelte, ancorche' non condivise, delle Amministrazioni, erroneamente considerate depositarie di una legge infida quanto ineluttabile, si rivela il vero ed insormontabile ostacolo per cui, l'evoluzione della scientia iuris e grandi conquiste legislative non riescono a dare gli sperati frutti; d'altrocanto, si fornisce linfa vitale a metodiche tradizionali di acquisizione del potere politico, contrarie a qualsiasi forma di sano sviluppo.
In tale fenomeno si manifesta l'inesistenza di una coscienza democratica capace di impossessarsi degli strumenti di diritto che il sistema mette a disposizione, nonche' la drammatica impossibilita' di sopperire ad essa con sistemi delegativi, propri di esperienze monocratico-autoritarie che, seppur lontane nel tempo ed assolutamente anacronistiche, sopravvivono radicate in ampie aree sociali.
La pretesa di una motivazione congrua ed esaustiva dell'atto amministrativo, dotato di potenziale plurioffensivita', costituisce da un lato, garanzia dell'effettivo perseguimento di fini pubblici, e dall'altro, fuga lo spettro di logiche speculative ad appannaggio di minoranze prive di scrupoli e sempre in agguato.
Diversamente il potere della P.A. di affievolire le posizioni di diritto dei cittadini a situazioni di interesse, attraverso statuizioni esecutive ancorche' illegittime, pone il cittadino irrimediabilmente in una posizione di svantaggio la cui tutela, assai ardua, rischia lo schiacciamento.
E' giunto forse il momento di prendere atto che non e' possibile aspettare sempre la cd. "manna dal cielo", anche perche' non in tutti gli incombenti puo' surrogarsi qualcun altro al posto del responsabile.
Ne e' esempio, l'epilogo successivo alla ormai gia' famosa sentenza del 22 Luglio 1999 n°500 della Corte di Cassazione, in cui le Sezioni Unite decidevano di porre in essere una delle piu' grandi trasformazioni di un ordinamento, quale quello italiano, definito a diritto amministrativo, minando le fondamenta della tradizionale quanto eterna bipartizione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo.
Il freno posto al superamento di una dicotomia tanto tipica del nostro ordinamento quanto sconosciuta negli ordinamenti europei, e' indice della resistenza di un intero apparato istituzionale ad accettare riforme unilaterali e dubbie sotto il profilo delle relative competenze.
Il tentativo comunque apprezzabile ed innovativo rispetto alla gia' interessante novella n°80 del 1998 in materia di edilizia ed urbanistica, introducendo un concetto di danno ingiusto, ascrivibile ad un'attivita' amministrativa, illegittima e colposa, nonche' incidente su diritti dell'individuo di portata costituzionale, rafforza la necessita' di attivazione e di sviluppo della coscienza democratica degli amministrati e l'urgenza di una loro sensibilizzazione su tali tematiche.
Non sempre infatti l'atteggiamento della Giustizia si connota di una tale solerzia nello sposare la causa degli amministrati , in realta' piu' spesso si riscontra una certa refrattarieta' della Giustizia inquirente a permeare ambiti discrezionali del potere amministrativo seppure in presenza di condotte palesemente illegittime ed in altro senso sospette.
Per altro verso, in questo decennio l'individuazione di capri espiatori e la loro successiva spietata eliminazione sono stati il drammatico epilogo della strumentalizzazione del potere giurisdizionale, da parte di una politica che si affanna a definirsi nuova, ma dimostra puntualmente di essere il riciclato, peraltro di peggior fattura, di quella vecchia.
Proprio la latitanza della politica odierna, nella trasmissione di valori di portata intrinsecamente politico-giuridica, rappresenta la patologia piu' grave della vita sociale e politica del Paese di cui sono gli aspetti sintomatici: il crescente astensionismo, la sfiducia nelle Istituzioni, l'allontanamento dei giovani dalla politica nonche' la spettacolarizzazione di quest'ultima da parte dei media e dell'informazione in genere.


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