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Riflessioni sulla trasparenza amministrativa
di Luca Branchicella
La Carta Costituzionale all'art. 97 rinviene nel buon andamento e
nell'imparzialita' i parametri attraverso cui l'amministrazione deve essere
modellata dall'opera quasi maieutica del legislatore.
Sono stati effettivamente questi, gli unici principi certi, che per un
cinquantennio circa hanno guidato l'agire amministrativo della
Res publica
italiana, a fronte di una copiosa legislazione speciale che andava ad
attribuire a questa disciplina l'immagine di una sorta di Torre di Babele. Non
a caso la promulgazione della l. 241/90 e' stata salutata come l'avvento della
"Costituzione del diritto amministrativo"; un insieme organico di principi e
criteri decisamente piu' idoneo a far luce in una congerie legislativa, foriera
di non pochi episodi di "anarchia" dei pubblici poteri.
La novella del '90, nel ribadire il basilare concetto di genesi del potere
amministrativo nella legge, ne qualifica puntualmente la funzione quale
realizzazione del bene comune, rinvenendone gli utenti nei cittadini e
conferendo loro gli strumenti per l'utenza stessa.
Nonostante la spinta innovativa del dettato normativo, la forza democratica
promanante dagli istituti partecipativi di cui alla legge non ha trovato subito
terreno fertile, ma ha lasciato che si evidenziasse un'inadeguatezza delle
strutture pubbliche, con il conseguente appalesarsi della necessita' di un
periodo di assestamento.
Ad oggi la situazione risulta migliorata, merce' la funzione integratrice
svolta durante il decennio dal legislatore e soprattutto dalla Giurisprudenza
che ha dimostrato nel settore, una particolare sensibilita', forse perche'
certa di dover sopperire alle mancanze di altre istituzioni.
L'evoluzione operata dai massimi giudici amministrativi e civili in tema di
patologia dell'atto amministrativo, con la trasformazione delle ipotesi di mera
illegittimita' del provvedimento autoritativo ad ipotesi di
nullita'-inesistenza, quale frutto dell'opera di raccordo e di concreta
attuazione dei principi escerpiti dalla Costituzione, testimonia l'entita'
della svolta ed il peso della stessa nei rapporti tra consociati ed autorita'
pubblica .
A seguito di tale orientamento giurisprudenziale, il procedimento
amministrativo si atteggia piu' chiaramente a funzione legittimante dell'azione
della P.A., che anche nell'esercizio di poteri discrezionali e' soggetta al
principio di legalita' sostanziale, e quindi, sia pur limitatamente alle forme
di esercizio del potere, ad un vincolo di scopo e ad un parametro oggettivo di
valutazione.
Inoltre i corollari fondamentali del procedimento, quali l'obbligo di
motivazione e l'avviso dell'avvio del procedimento, in quanto riconducibili
alla trasparenza dell'azione perche' ne consentono ai cittadini un controllo
democratico su correttezza ed imparzialita', diventano parametro vincolante per
l'esistenza stessa del procedimento e quindi del potere.
L'ampia portata di un tale supporto normativo tende tuttavia a trascendere i
limiti di recettivita' della coscienza sociale che circoscrive il complesso e
dinamico concetto di trasparenza nel mero diritto di esigere l'esibizione dei
documenti in possesso dell'Amministrazione, mortificando lo spirito piu'
fulgido della normativa.
In modo particolare nel Sud Italia una certa cultura assistenziale, residuo
storico del dopoguerra, rende difficile comprendere che la trasparenza prima
ancora di essere regola per la P.A., e' diritto da esigersi per il cittadino.
Tale ultima considerazione, lungi dall'essere ultronea o banale, individua
precipuamente le difficolta' a tutt'oggi nel garantire e tutelare il cittadino
di fronte ad una certa tipologia di esercizio del potere amministrativo, in
modo cioe', non semplicemente autoritativo ma spudoratamente autoritario.
L'apatia spesso dimostrata dai cittadini verso scelte, ancorche' non condivise,
delle Amministrazioni, erroneamente considerate depositarie di una legge infida
quanto ineluttabile, si rivela il vero ed insormontabile ostacolo per cui,
l'evoluzione della
scientia iuris
e grandi conquiste legislative non riescono a dare gli sperati frutti;
d'altrocanto, si fornisce linfa vitale a metodiche tradizionali di acquisizione
del potere politico, contrarie a qualsiasi forma di sano sviluppo.
In tale fenomeno si manifesta l'inesistenza di una coscienza democratica capace
di impossessarsi degli strumenti di diritto che il sistema mette a
disposizione, nonche' la drammatica impossibilita' di sopperire ad essa con
sistemi delegativi, propri di esperienze monocratico-autoritarie che, seppur
lontane nel tempo ed assolutamente anacronistiche, sopravvivono radicate in
ampie aree sociali.
La pretesa di una motivazione congrua ed esaustiva dell'atto amministrativo,
dotato di potenziale plurioffensivita', costituisce da un lato, garanzia
dell'effettivo perseguimento di fini pubblici, e dall'altro, fuga lo spettro di
logiche speculative ad appannaggio di minoranze prive di scrupoli e sempre in
agguato.
Diversamente il potere della P.A. di affievolire le posizioni di diritto dei
cittadini a situazioni di interesse, attraverso statuizioni esecutive ancorche'
illegittime, pone il cittadino irrimediabilmente in una posizione di
svantaggio la cui tutela, assai ardua, rischia lo schiacciamento.
E' giunto forse il momento di prendere atto che non e' possibile aspettare
sempre la cd. "manna dal cielo", anche perche' non in tutti gli incombenti puo'
surrogarsi qualcun altro al posto del responsabile.
Ne e' esempio, l'epilogo successivo alla ormai gia' famosa sentenza del 22
Luglio 1999 n°500 della Corte di Cassazione, in cui le Sezioni Unite decidevano
di porre in essere una delle piu' grandi trasformazioni di un ordinamento,
quale quello italiano, definito a diritto amministrativo, minando le fondamenta
della tradizionale quanto eterna bipartizione tra diritto soggettivo ed
interesse legittimo.
Il freno posto al superamento di una dicotomia tanto tipica del nostro
ordinamento quanto sconosciuta negli ordinamenti europei, e' indice della
resistenza di un intero apparato istituzionale ad accettare riforme unilaterali
e dubbie sotto il profilo delle relative competenze.
Il tentativo comunque apprezzabile ed innovativo rispetto alla gia'
interessante novella n°80 del 1998 in materia di edilizia ed urbanistica,
introducendo un concetto di danno ingiusto, ascrivibile ad un'attivita'
amministrativa, illegittima e colposa, nonche' incidente su diritti
dell'individuo di portata costituzionale, rafforza la necessita' di attivazione
e di sviluppo della coscienza democratica degli amministrati e l'urgenza di una
loro sensibilizzazione su tali tematiche.
Non sempre infatti l'atteggiamento della Giustizia si connota di una tale
solerzia nello sposare la causa degli amministrati , in realta' piu' spesso si
riscontra una certa refrattarieta' della Giustizia inquirente a permeare ambiti
discrezionali del potere amministrativo seppure in presenza di condotte
palesemente illegittime ed in altro senso sospette.
Per altro verso, in questo decennio l'individuazione di capri espiatori e la
loro successiva spietata eliminazione sono stati il drammatico epilogo della
strumentalizzazione del potere giurisdizionale, da parte di una politica che si
affanna a definirsi nuova, ma dimostra puntualmente di essere il riciclato,
peraltro di peggior fattura, di quella vecchia.
Proprio la latitanza della politica odierna, nella trasmissione di valori di
portata intrinsecamente politico-giuridica, rappresenta la patologia piu' grave
della vita sociale e politica del Paese di cui sono gli aspetti sintomatici: il
crescente astensionismo, la sfiducia nelle Istituzioni, l'allontanamento dei
giovani dalla politica nonche' la spettacolarizzazione di quest'ultima da parte
dei media e dell'informazione in genere.
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