Il Laboratorio
Chi siamo Links Forum E-mail

Del diritto all'identità personale
e Della personalità

di Carlo Affinito


Il diritto all'identità personale ha per oggetto l'interesse della persona all'intangibilità della propria proiezione sociale e a vedersi riconoscere all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, culturale, ideologico, sociale, politico, religioso; esso tutela inoltre l'interesse a non farsi attribuire, mediante decontestualizzazione, offuscamento, alterazione, travisamento e in dispregio dei criteri della correttezza, della diligenza e della buona fede, atti, pensieri e affermazioni contrari a verità, veridicità, verosimiglianza, anche mediante eccesso o abuso dei diritti, dei poteri e delle libertà comunque riconosciuti o garantiti dall'ordinamento.

Il diritto all'identità personale è, in termini sistematici, species del più ampio genus costituito dai diritti della personalità.

Questi hanno per oggetto gli attributi essenziali "dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" (art. 2, Cost.), e presiedono al rispetto della persona.

Il diritto all'identità personale è stato incluso, insieme ai diritti all'integrità morale, all'identità sessuale (legge n. 164/82), all'identità informatica e alla riservatezza (legge n. 675/96), nel "catalogo" aperto dei diritti della personalità, già comprendente i tradizionali diritti all'integrità fisica (art. 5, c.c.), al nome (art. 6, 7, 8, c.c.), allo pseudonimo (art. 9, c.c.), all'immagine (10, c.c.) , il diritto morale d'autore (2576, 2577, 2590 c.c.) e di inedito (ricostruito quale specificazione del più generale diritto alla riservatezza, art. 24 legge dir. aut.). Esistono inoltre evidenti rapporti di sovrapposizione e di contatto tra i diritti della personalità, privatisticamente intesi, e le libertà e i diritti garantiti dalla carta costituzionale, mentre è contrastata, soprattutto in dottrina, l'assimilazione, ai diritti della personalità, degli status e dei diritti complementari di solidarietà (diritto alla salute, al lavoro, agli alimenti, a prestazioni previdenziali e assistenziali).

Presupposto giuridico della titolarità dei diritti della personalità è la capacità giuridica, che si acquista dal momento della nascita (art. 1, c.c.); tuttavia, parte della giurisprudenza di merito e costituzionale (sent. n. 27/75) hanno ricostruito, sul tema della risarcibilità dei danni ai diritti della personalità, non senza suscitare forti polemiche, una anticipazione della capacità giuridica e una dilatazione dei diritti soggettivi anche al concepito, sulla base del riconoscimento di un biodiritto inviolabile, garantito dall'art. 2 Cost. anche a "qui in utero sunt, [qui] in toto paene iure civili intelleguntur in rerum natura esse" (Iulianus, D. I,V,26).

Il diritto all'identità personale partecipa dei caratteri tipici dei diritti della personalità ed ha, conseguentemente, natura giuridica di diritto soggettivo assoluto, essenziale, personalissimo, originario, non patrimoniale, indisponibile, imprescrittibile, irrinunciabile e non trasmissibile.

A differenza del diritto all'identità personale, il nome, insieme allo pseudonimo e all'immagine, rappresenta il segno legale distintivo della persona e costituisce l'oggetto del relativo diritto. Esso si compone di due appellativi: il prenome, che è l'appellativo individuale; e il cognome, che è l'appellativo comune al gruppo familiare. Allo pseudonimo che abbia acquistato l'importanza del nome si applica la disciplina di cui all'art. 7 c.c.

Secondo parte della dottrina (Capizzano), il diritto al nome comprende il diritto all'identità personale, cui sono applicabili tout court le relative norme. Secondo una diversa corrente di pensiero (Bianca, De Cupis), invece, il diritto al nome è un aspetto del diritto all'identità personale. In particolare, il diritto all'identità personale si specificherebbe in diritto al nome, diritto all'identità sessuale e morale.

Secondo tale ultima impostazione, rielaborata dalla giurisprudenza della S.C. (sent. n. 3769/85, sul caso del Prof. Veronesi, famoso oncologo, che si era visto decontestualizzare sapientemente una frase sulla minore pericolosità delle sigarette a basso contenuto di nicotina, per essere inserita in una pubblicità per una marca di sigarette) il diritto all'identità personale trova il suo fondamento nell'art. 2 Cost. ed è deducibile, per analogia, dalla disciplina prevista per il diritto al nome e, subordinatamente, per il diritto all'immagine.

Sono pertanto applicabili, per la tutela del diritto all'identità personale, le azioni a tutela del nome, in quanto compatibili: di reclamo, di usurpazione, di proibizione, aquiliana, di accertamento, nonché è possibile chiedere l'inibitoria dell'uso ogniqualvolta ricorra una possibilità di pregiudizio.

Il diritto al nome si acquista dal momento della nascita. Il cognome viene attribuito alla persona ope legis, volontariamente (direttamente e indirettamente) e giudizialmente. Il prenome si acquisisce con la dichiarazione di nascita avanti l'ufficiale dello stato civile (artt. 70 ss. ord. st. civ. r.d. 1238/39). In caso di filiazione legittima il cognome paterno è attribuito ipso iure in via immediata; nel caso di filiazione naturale, il cognome è attribuito in modo volontario indiretto con il riconoscimento (art. 262 c.c.) e con la legittimazione per susseguente matrimonio (artt. 280 ss. c.c.); la denuncia, all'ufficiale di stato civile, da parte della donna coniugata, del proprio figlio naturale, quale figlio legittimo, attribuisce il cognome in modo volontario diretto (salva la rilevanza penale della condotta); la dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità naturali o la legittimazione per provvedimento del giudice attribuiscono il cognome in modo giudiziale.

Particolare rilievo assume, ai fini della distinzione tra il diritto all'identità personale e il diritto al nome, una nota ordinanza della metà degli anni '80, emessa del Tribunale di Lucca, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che regolano l'attribuzione del cognome paterno al figlio, nella parte in cui escludono per il figlio legittimo la facoltà di assumere anche il cognome materno e la facoltà della madre di trasmettere anche il proprio cognome. La Corte Costituzionale con ord. n. 586/88 ha dichiarato la questione manifestamente infondata, ricorrendo alla nozione di diritto all'identità personale. In particolare il giudice delle leggi ha affermato che oggetto del diritto all'identità personale non è la scelta del nome ma l'acquisizione del nome ope legis, in modo da tutelare l'interesse alla conservazione dell'unità familiare.

Principio ispiratore della normativa in tema di diritto al nome, di cui nessuno può essere privato per motivi politici, a norma dell'art. 22 Cost., è quello della conservazione del cognome originario (art. 262, c. 2 e 3, c.c.; 277, c.1, c.c.), essendo prevista una particolare e complessa procedura per i cambiamenti e le aggiunte di nomi e cognomi (Titolo VIII, ord.st.civ.) e discipline derogatorie in casi tassativi (art. 143 bis c.c., l'abrogato art. 4 legge n.431/67, artt. 27 e 44 legge n. 184/83, art. 299 c.c.). Tuttavia, in base all'art. 5 della legge n. 898/70, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ma il Tribunale può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito, quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela; il Tribunale può modificare tuttavia le proprie determinazioni, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti, ove l'uso del cognome sia da considerarsi illecito, ossia qualora incida sul diritto all'onore, al decoro, alla reputazione e alla riservatezza (si veda la sentenza del Tribunale di Roma, del 25 maggio 1985, che ha inibito a Marina Punturieri, "divorziata" da Alessandro Lante della Rovere e risposata con Carlo Ripa di Meana, l'uso del cognome Lante della Rovere, ove non preceduto da "già" o equipollenti, idonei a rendere manifesta la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio).

È stato altresì riconosciuto, in caso di rettifica degli atti dello stato civile intervenuta per ragioni indipendenti dal soggetto cui si riferisce, il diritto a mantenere il cognome originario, se questo ha assunto la rilevanza di un autonomo segno distintivo dell'identità personale del soggetto (Corte Cost. 13/94).

La disciplina normativa del diritto al nome, come quella del diritto all'identità personale, si estende alle persone giuridiche e alle associazioni non riconosciute, sotto il profilo del diritto alla sigla, al simbolo grafico e alla denominazione (per i partiti, si veda l'art. 14 del d.P.R. n. 361/57)

Dal punto di vista processuale, per la tutela del diritto al nome e del diritto all'identità personale, è legittimato ad agire il titolare del diritto e, a norma dell'art. 8 c.c., chi abbia alla tutela del nome e dell'identità personale un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette (in tal caso la costituzione in giudizio spiega gli effetti dell'intervento adesivo autonomo o litisconsortile, essendo i diritti al nome e all'identità personale strettamente personali).

Il diritto all'immagine è un autonomo diritto della personalità che ha ad oggetto un segno distintivo della persona. Esso tutela l'interesse del soggetto a che il suo ritratto non venga diffuso ed esposto pubblicamente (art. 10 c.c.; artt. 96, 97 della legge sul diritto d'autore, n.633/41).

L'immagine è la rappresentazione di una determinata realtà fisiognomonicamente, nelle caratteristiche spirituali, ovvero fisionomicamente nei tratti essenziali e nelle fattezze sensibili.

Il diritto all'immagine, secondo alcuni autori quale il Dogliotti, è un aspetto del diritto all'identità personale; secondo un'altra opinione, minoritaria, l'immagine, per essere suscettibile di tutela, deve essere oggettivizzata, ovvero separata dalla persona, quale bene distinto; secondo un'altra opinione, che invero appare preferibile, il diritto all'immagine è un aspetto del diritto alla riservatezza e non del contrapposto diritto all'identità personale. Si evidenzia infatti che la riservatezza attiene alle vicende private dell'individuo, sottratte all'altrui curiosità; mentre l'identità personale consiste nell'interesse giuridicamente protetto all'intangibilità della propria proiezione sociale e quindi, anziché presiedere al riserbo e al segreto, riguarda il profilo fenomenologico della persona. Secondo questa dottrina, solo l'immagine intesa in modo fisiognomonico, e non fisionomico, costituisce oggetto del diritto all'identità personale.

I rapporti tra diritto all'immagine e diritto all'identità personale, e quelli tra le relative tutele, già trattati in dottrina dal De Cupis nel 1949, sono stati affrontati per la prima volta dalla giurisprudenza capitolina, in un'ordinanza pretoria del maggio 1974, sul caso Pangrazi e Silvetti contro il Comitato Referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio.

In quella circostanza, gli attori (un uomo e una donna) erano stati raffigurati insieme in un manifesto del predetto Comitato, a paradigma di una coppia felicemente sposata, senza il loro consenso alla diffusione dell'immagine; gli attori avevano altresì dedotto di essere sposati con terzi e di essere favorevoli al divorzio. Il pretore accoglieva il ricorso sotto il duplice profilo della violazione del diritto all'immagine e del diritto all'identità personale, argomentando sulla base degli artt. 10 c.c. e degli artt. 96, e 97 della legge n. 633/41. Il pretore evidenziava altresì che il diritto all'identità personale è violato quando l'uso dell'immagine (in senso fisiognomonico) è idonea a fare attribuire una posizione sociale, ideologica e personale non corrispondente al vero.

Come specificazione del diritto alla riservatezza, l'immagine non può essere esposta quando manchi il consenso di chi può validamente disporre del diritto, ovvero non vi sia il consenso integrativo del curatore, quello del tutore o di chi esercita la potestà parentale, o dell'interessato che sia in età di lavoro a mente dell'art. 2 c.c., ovvero quando il consenso è dato per un uso diverso dal prevedibile, ovvero è revocato (salvo il risarcimento del danno), ovvero quando l'esposizione non sia giustificata dalla notorietà, dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici, culturali, artistici; non occorre il consenso all'esposizione quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico e in ogni caso l'esposizione e la messa in commercio sono vietate quando rechino pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata: in tali casi sono accordati l'inibitoria dell'uso illecito (anche ante causam, ricorrendo il fumus boni iuris e il periculum in mora, art. 700 c.p.c.), il risarcimento dei danni patrimoniali (sotto il duplice profilo del quantum mihi abest e del quantum lucrari potui, artt. 2043, 2056, 1223 c.c.) e non patrimoniali (per il pregiudizio del bene della riservatezza in sé e per sé considerato, ferma restando la possibilità di ottenere il risarcimento del danno ulteriore, per lesione di altri beni quali l'onore o la reputazione), la distruzione delle copie abusive del ritratto quale risarcimento in forma specifica (art. 2933 c.c.) e la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 120 c.p.c.); la legittimazione processuale spetta al titolare del diritto e ai soggetti indicati nell'art. 10 c.c. e 93 della legge n. 633/41, in veste di sostituti processuali.

Vexata quaestio è quella della compatibilità dei diritti alla riservatezza e all'identità personale con quelli di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e di cronaca. In ogni caso, i primi soccombono di fronte alla utilità sociale della notizia, alla verità dei fatti addotti, purché sia rispettato il principio della continenza, ossia la notizia sia non eccedente rispetto allo stato informativo e caratterizzata da obiettività e serenità di giudizio.

Il diritto all'onore, in senso lato, tutela sia la sfera psichica del soggetto, ossia il sentimento della propria dignità personale (onore in senso soggettivo), sia la considerazione sociale di cui una persona gode (reputazione).

L'onore in senso oggettivo incide sulla capacità giuridica: quando si debba procedere alla scelta del tutore, essa deve cadere su persona di ineccepibile condotta (art. 348 c.c.); gli alimenti possono essere ridotti per la riprovevole condotta dell'alimentato (art. 440 c.c.); il fallito non può essere nominato tutore (art. 350 n.5, c.c.), la sua corrispondenza è consegnata al curatore (art. 48 L.F.), non può allontanarsi dalla sua residenza senza il permesso del giudice delegato, non può votare finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento (art. 1, legge n. 15/92).

A tutela dell'onore e dell'integrità morale presiedono altresì norme penali (artt.594 ss. c.p.), le norme del c.d. Statuto dei lavoratori (legge n. 300/70) relative al controllo a distanza dei dipendenti, agli accertamenti sanitari, alle indagini su opinioni e fatti non rilevanti per la valutazione delle attitudini professionali (artt. 4,5,6,8, della legge citata), nonché quelle che prevedono il potere disciplinare degli ordini professionali sui propri iscritti (2229, c.c.).

I concetti di onore in senso soggettivo e di reputazione sono sovente accompagnati da ulteriori nozioni quali quelle di fama, decoro, credito. La fama attiene a un giudizio positivo consolidato nello spazio e nel tempo; il decoro, spesso usato come sinonimo dell'onore in senso soggettivo, indica la realtà fenomenica del proprio senso dell'onore, deducibile da comportamenti corrispondenti; il decoro professionale può altresì condizionare la misura del compenso (art. 2233, c.c.); il credito è la fama nei rapporti economici.

Il contenuto dell'onore in senso soggettivo, poiché attiene al foro interno, è insondabile dal diritto. Esso, essendo diverso in ciascun individuo poiché è un fenomeno di auto-percezione, è tutelato con il ricorso alle nozioni della "pari dignità sociale" di tutti gli uomini (art. 3 Cost.), dell'esistenza "libera e dignitosa" (art. 36 Cost.), della "dignità umana" (art. 41 Cost.).

Il contenuto dell'onore in senso oggettivo, ossia della reputazione, in quanto attiene alla natura ontorelazionale dell'uomo, individua, in senso valutativo, la personalità morale del soggetto in una cerchia indistinta di consociati.

I concetti di onore e reputazione non vanno tuttavia confusi con il contenuto del diritto all'identità personale. Infatti, mentre l'onore e la reputazione implicano giudizi critici e valutativi di segno positivo o negativo, il concetto di identità personale è neutro rispetto ai giudizi e presiede alla corretta e veritiera rappresentazione della proiezione sociale della personalità. Il diritto all'identità personale è altresì il presupposto gnoseologico dei giudizi critici relativi all'onore e alla reputazione, in modo tale che un giudizio di disvalore può offendere l'onore o la reputazione ma non è detto che debba necessariamente ledere anche l'identità personale; altresì, un assunto gnoseologico falso che non comporti disvalore, può ledere il diritto all'identità personale senza offendere necessariamente anche l'onore in senso soggettivo e la reputazione; ma è anche possibile che un giudizio gnoseologicamente falso comporti disvalore e pertanto leda congiuntamente il diritto all'identità personale, l'onore in senso soggettivo e la reputazione.

17 novembre 2001

Ritorna all'indice